1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è stabilito dalla legge in misura non superiore a quattrocento, non più di otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) al quarto comma, le parole: «per seicentodiciotto» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei deputati».
1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è stabilito dalla legge in misura non superiore a duecento, non più di quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;
b) al terzo comma, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.